Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada: presupposti, ambito di operatività e tutela del danneggiato
Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, disciplinato dagli artt. 283 e seguenti del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), costituisce uno strumento di solidarietà volto ad assicurare il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli anche quando il danneggiato non possa rivalersi nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile del sinistro.
La funzione del Fondo è quella di evitare che la vittima resti priva di tutela in situazioni particolarmente gravi, quali il sinistro provocato da un veicolo non identificato, da un veicolo non coperto da assicurazione, da un veicolo assicurato presso un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, ovvero nelle ulteriori ipotesi tassativamente previste dall'art. 283 del Codice delle Assicurazioni.
Particolare rilievo assume l'ipotesi del veicolo non identificato, nella quale il responsabile del sinistro si allontana senza essere individuato. In tale fattispecie, il legislatore ha previsto il risarcimento dei danni alla persona e, a seguito delle modifiche introdotte in attuazione della normativa europea, anche dei danni materiali, purché ricorrano le condizioni stabilite dalla legge. Resta, tuttavia, fermo l'onere del danneggiato di dimostrare, anche mediante elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, l'effettivo coinvolgimento di un veicolo rimasto sconosciuto, non essendo sufficiente la mera allegazione dell'accaduto.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che il diritto al risarcimento nei confronti del Fondo presuppone una rigorosa prova del fatto storico e del nesso causale tra la circolazione del veicolo e il danno lamentato. Il giudice può valorizzare anche prove presuntive, purché idonee a fondare un convincimento secondo il criterio del “più probabile che non”, senza che possa pretendersi una prova impossibile dell'identità del responsabile, proprio perché ignoto.
Diversa è l'ipotesi del veicolo non assicurato, nella quale il Fondo risponde sia dei danni alla persona sia dei danni alle cose, subentrando nella posizione dell'impresa assicuratrice mancante. In tali casi, il danneggiato conserva l'onere di dimostrare la responsabilità del conducente secondo le ordinarie regole civilistiche previste dagli artt. 2043 e 2054 c.c.
Sotto il profilo procedurale, la domanda risarcitoria deve essere proposta nei confronti dell'impresa designata territorialmente competente, che opera per conto della CONSAP, gestore del Fondo. L'impresa è tenuta a svolgere l'istruttoria del sinistro e a formulare un'offerta risarcitoria ovvero a comunicare i motivi del diniego, nel rispetto delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni.
Il Fondo di Garanzia rappresenta, pertanto, uno degli strumenti più significativi di tutela del danneggiato nell'ambito della responsabilità civile automobilistica. Tuttavia, la complessità della disciplina e i rigorosi oneri probatori imposti dalla giurisprudenza rendono essenziale un'attenta impostazione della fase stragiudiziale e, ove necessario, del successivo contenzioso, affinché il diritto al risarcimento possa essere pienamente riconosciuto ed efficacemente tutelato.
