Responsabilità civile per danno da errato intervento di chirurgia estetica
La responsabilità derivante da un errato intervento di chirurgia estetica rappresenta uno dei settori più delicati della responsabilità sanitaria, in quanto coinvolge prestazioni normalmente non finalizzate alla cura di una patologia, bensì al miglioramento dell'aspetto fisico del paziente. Proprio tale peculiarità impone al chirurgo estetico un rigoroso rispetto delle regole di diligenza professionale e un dovere informativo particolarmente intenso.
La disciplina trova oggi il proprio riferimento nella legge 8 marzo 2017, n. 24 (Legge Gelli-Bianco), la quale distingue la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., da quella, di regola, extracontrattuale dell'esercente la professione sanitaria, ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che il medico abbia assunto direttamente un'obbligazione contrattuale nei confronti del paziente.
La Corte di Cassazione ha costantemente affermato che anche l'attività del chirurgo estetico integra un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Ciò significa che il professionista non garantisce il conseguimento dell'esito estetico desiderato, ma è tenuto ad eseguire la prestazione con la diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., adottando tutte le cautele suggerite dalla migliore scienza ed esperienza medica. Tuttavia, proprio perché l'intervento è normalmente volto a soddisfare un'esigenza estetica e non terapeutica, il paziente ripone un particolare affidamento sul risultato conseguibile, con la conseguenza che il sanitario è gravato da un obbligo informativo particolarmente penetrante.
Il consenso informato costituisce, infatti, un presupposto imprescindibile della liceità dell'intervento. In conformità ai principi sanciti dalla legge n. 219/2017 e alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il paziente deve essere compiutamente informato circa la natura dell'intervento, i benefici attesi, le concrete probabilità di successo, i limiti del risultato conseguibile, i rischi prevedibili, le possibili complicanze e le alternative praticabili. L'omessa o incompleta informazione può dar luogo ad un'autonoma responsabilità risarcitoria per lesione del diritto all'autodeterminazione, anche qualora l'intervento sia stato eseguito correttamente sotto il profilo tecnico.
Sotto il profilo probatorio, il paziente deve allegare l'inadempimento del sanitario o della struttura e dimostrare l'esistenza del danno ed il relativo nesso causale, mentre incombe sul debitore della prestazione sanitaria provare che l'evento dannoso sia dipeso da una causa imprevedibile e inevitabile oppure che la prestazione sia stata eseguita secondo le leges artis.
I danni risarcibili comprendono il danno biologico, il danno morale, il danno estetico – che assume una rilevanza centrale in tale ambito – nonché il danno patrimoniale derivante dalle spese sostenute per interventi correttivi, cure successive, perdita della capacità lavorativa o altri pregiudizi economicamente valutabili. In presenza dei relativi presupposti, è altresì risarcibile il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione conseguente alla mancanza di un valido consenso informato.
Prima dell'instaurazione del giudizio è necessario esperire una delle condizioni di procedibilità previste dall'art. 8 della Legge Gelli-Bianco, mediante ricorso per consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. ovvero attraverso il procedimento di mediazione. In tale contesto la consulenza medico-legale riveste un ruolo decisivo nell'accertamento della condotta colposa, del nesso causale e dell'entità dei danni.
In conclusione, l'errato intervento di chirurgia estetica può determinare una responsabilità civile del medico e della struttura sanitaria ogniqualvolta il pregiudizio sia riconducibile ad una condotta negligente, imprudente o imperita ovvero alla violazione del dovere di informazione. La tutela risarcitoria rappresenta lo strumento attraverso il quale l'ordinamento garantisce il pieno ristoro dei danni subiti dal paziente e assicura l'effettività dei principi costituzionali di tutela della salute e di autodeterminazione della persona.
