Il danno non patrimoniale per la perdita dell'animale d'affezione
Il Tribunale di Brescia ha dato un contributo importante in materia di danno da perdita dell'animale d'affezione. A seguito della perdita dell'animale arriva dolore e sofferenza perché quel cane o gatto era un membro della famiglia: perché mai la sua morte, quando provocata da un fatto doloso o colposo, non dovrebbe avere conseguenze giuridicamente valutabili?
La risarcibilità non è pacifica nella giurisprudenza, ma si registra un orientamento favorevole al suo riconoscimento da parte dei giudici di merito. Giudici di pace, Tribunali e Corti di appello hanno affermato che la perdita dell'animale d'affezione può ledere un interesse della persona alla conservazione della propria sfera relazionale-affettiva, costituzionalmente tutelata dall'art. 2 Cost., poiché il rapporto tra compagno umano e animale costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale.
Il caso: un cane di razza pinscher, condotto al guinzaglio, viene mortalmente aggredito da un lupo cecoslovacco che circolava libero, senza vicinanza del proprietario o del custode, senza guinzaglio e senza museruola. In tema di responsabilità ex art. 2052 c.c. questa origina esclusivamente dal rapporto tra il soggetto e l'animale, prescindendo da condotte commissive o omissive del proprietario: l'unico limite è il caso fortuito, inteso come fattore imprevedibile, inevitabile ed eccezionale, eventualmente integrato dal fatto colposo del danneggiato.
Ai fini dell'individuazione del responsabile occorre verificare se al momento dell'aggressione la persona che conduceva il cane fosse un semplice utilizzatore o se il proprietario continuasse a mantenere l'ingerenza nel governo dell'animale, restando così responsabile dei danni. L'onere di provare il trasferimento del rischio grava sul proprietario.
Chi ha agito per il risarcimento ha allegato in modo preciso l'esistenza di un notevole legame affettivo con il cane, considerato e trattato come membro della famiglia. Il Tribunale ha ritenuto presuntivamente provata la grave sofferenza per la morte improvvisa e violenta del pinscher, valutata equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c. anche tenuto conto dell'età dell'animale (circa 12 anni) e della vita media della razza (12-15 anni).
Ai due coniugi è stato riconosciuto un importo di euro 1.500,00 ciascuno a titolo di danno non patrimoniale, ridotto a euro 800,00 in favore del figlio che, pur avendo mantenuto la residenza presso l'abitazione familiare, non viveva più con i genitori: il Tribunale ha ritenuto difettasse l'attualità della convivenza con il cane, idonea a far presumere una maggiore intensità del legame affettivo.
La domanda relativa alla compromissione dell'integrità psico-fisica è stata invece rigettata: il danno biologico, incidendo sull'integrità psicofisica della persona, deve essere adeguatamente provato mediante criteri medico-legali (esame obiettivo, esame clinico, esami strumentali) e non solo allegato. La sola perizia psicologica di parte, con richiesta di c.t.u. meramente esplorativa, non è stata ritenuta ammissibile.
Diverso è il caso di chi abbia assistito impotente alla morte dell'animale, con la conseguente sofferenza — accertabile anche in via presuntiva — legata al pensiero di non aver potuto impedirne la morte: in questo caso è stato riconosciuto un importo di euro 1.800,00.
La difficoltà nell'accertare il danno non patrimoniale per la morte dell'animale d'affezione è duplice: riconoscerlo come danno e quantificarlo. Come già osservato dal Tribunale di Novara (sent. n. 191/2020), fuori dal diritto l'animale non ha solo valore patrimoniale ma un ben più ampio valore non patrimoniale, contribuendo alla salute psicofisica e allo sviluppo della personalità richiamati dagli artt. 2 e 32 Cost. La scomparsa dell'animale d'affezione è ormai prossima al lutto per la perdita di un membro umano della famiglia.
